Il Piano Didattico Personalizzato (PDP): mancata attuazione delle misure compensative e dispensative. Conseguenze.

Tra le molteplici finalità che la legge n. 170 del 2010 persegue, innegabilmente, assume rilievo centrale, la garanzia del “diritto allo studio” per le persone con DSA.
Ciò costituisce “la stella polare” cui tende la legislazione in parola.
Innanzi ad una diagnosi di DSA, la legge 170 prevede all’art. 5 che gli alunni hanno diritto  a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
In particolare l’art. 4 del D.M. 5669 del 2011 prevede espressamente che le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida, provvedano ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
Le linee guida per il diritto allo studio degli studenti ed alunni con DSA riconoscono altresì, completando il quadro normativo in materia che, la Legge 170/2010 insista più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.
L’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata costituisce un vero e proprio obbligo giuridico per le Istituzioni scolastiche.
La scuola, allorquando adotta il PDP ( Piano Didattico Personalizzato), conclude un contratto formativo con la famiglia dell’alunno o con l’alunno se questi ha compiuto la maggiore età, dal quale discendono diritti e doveri per ciascuno. E l’obbligo giuridico per la scuola di attuarlo.
Nella predisposizione del Piano è coinvolta la famiglia al fine anche di fornire all’Istituzione scolastica tutte le opportune informazioni riguardanti l’alunno, non evincibili soltanto da una mera lettura di certificati attestanti i DSA.
Il PDP non è una scheda che si deve compilare barrando caselle all’occorrenza ma deve costituire il documento con il quale l’Istituzione scolastica si assume l’impegno a garantire il diritto allo studio, si aggiunge, individualizzato e personalizzato, così da rendere meno gravoso (ma non più facile) il percorso didattico dello studente; costituisce un documento dall’elevata importanza giuridica, atteso che deve attuare le disposizioni normative poc’anzi accennate ( e ve ne sono molte altre di cui deve tener conto) trasformando gli imperativi dettati dal legislatore in forme di garanzia per gli alunni ponendoli in grado di affrontare insieme agli altri studenti della classe l’iter didattico che li condurrà all’acquisizione delle necessarie competenze.
Ma la scuola non deve limitarsi a predisporre il PDP e ritenere assolti i propri obblighi con l’apposizione delle firme dei paciscenti in calce al medesimo, ma deve costantemente verificare l’attuazione del Piano stesso ponendo “in pratica” le misure compensative e dispensative previste.
Queste misure non devono rimanere “sulla carta” bensì devono calarsi nella quotidianità della didattica, di quella didattica individualizzata e personalizzata affermata più volte dal legislatore.
Si rammenta che la predisposizione del PDP si riverbera nella valutazione degli alunni atteso che l’art. 5  co. 4 della legge n. 170/2010  stabilisce che agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione. Correlativamente, l’art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 (“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”) prevede che, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Ma nell’ipotesi in cui la scuola predisponga il PDP ma nel corso dell’anno scolastico esso non venga attuato, quali conseguenze possono verificarsi, specie se lo studente ottiene un giudizio finale negativo di non ammissione a causa del suo profitto altrettanto negativo ?

Sono, infatti, evidenti le difficoltà che incontrano  gli studenti con DSA  nella didattica ove non vengono fornite loro le misure compensative e dispensative.

Al riguardo è utile esaminare un orientamento giurisprudenziale rappresentativo dell’obbligo per gli Istituiti scolastici di attuare in concreto le misure compensative e dispensative, non è sufficiente indicarle soltanto nel PDP.

In un caso, la controversia ebbe ad oggetto la mancata ammissione del ricorrente  alla classe superiore, deliberata dal consiglio di classe IV  di un Liceo scientifico delle scienze applicate “ e motivata avuto riguardo ad un quadro generale di insufficienze gravi nelle materie di indirizzo e di carente preparazione complessiva, tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate. Il ricorrente, studente con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento), lamentava di non aver beneficiato, nel corso dell’anno scolastico, delle misure compensative e dispensative pur previste dal “percorso didattico personalizzato” sottoscritto con l’istituto scolastico, e di essere stato altresì valutato dal consiglio di classe – proprio nelle materie in cui ha conseguito l’insufficienza – in totale difformità dalla normativa vigente e dal sopra menzionato PDP.

Richiamando la disciplina normativa in parola, il Tar Toscana ebbe dunque a sentenziare, con un orientamento condiviso anche da altri Tar italiani, che “la considerazione della condizione patologica dell’alunno rappresenta un elemento necessario non soltanto dell’iter didattico, ma anche del momento valutativo, nella specie il vizio dell’impugnato provvedimento di non ammissione consiste nel fatto che il giudizio formulato dal consiglio di classe, al di là di un fugace riferimento verbale, prescinde totalmente dal disturbo che affligge il ricorrente, le valutazioni negative non risultando essere state in alcun modo ponderate attraverso l’analisi delle possibili concause patologiche del cattivo rendimento dello studente nelle materie di indirizzo. In altri termini, nel mentre ha evidenziato l’atteggiamento “non sempre collaborativo in tutte le discipline” del ricorrente, ovvero il suo impegno “non uniforme” e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss’altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell’apprendimento.
Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti, senza che la carente motivazione del giudizio di non ammissione possa considerarsi utilmente integrata ex post dalla relazione depositata dall’istituto resistente in data 18 settembre 2012 (si tratta, com’è evidente, di attività eminentemente discrezionale, che in quanto tale sfugge alla disciplina scriminante dettata dall’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990).
In forza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato. A norma dell’art. 34 co. 1 lett. e) cod. proc. amm., e per garantire al meglio l’effettività della tutela, va altresì sin da ora disposto che, in esecuzione della presente sentenza, l’istituto resistente provveda all’immediato rinnovo dello scrutinio finale nei confronti del ricorrente ricorrente, attenendosi alle indicazioni impartite con la presente sentenza.”

Questo è uno dei tanti orientamenti conformi dei Tribunali Amministrativi Regionali con cui si ribadisce l’obbligo non solo di predisporre il PDP in caso di DSA o BES ma altresì di attuarlo in concreto riflettendosi l’adozione delle misure compensative e dispensative  sui giudizi degli allievi.


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