LA LEGISLAZIONE E I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

Premessa
L’obiettivo di questo intervento è fornire uno strumento di conoscenza facilmente utilizzabile da tutti coloro che hanno a cuore l’apprendimento dei ragazzi con Disturbo specifico dell’Apprendimento.
La Legge è, infatti, uno strumento che genitori, educatori e insegnanti devono conoscere per poterlo utilizzare con efficacia per tutelare i diritti dei minori.

La legge sui DSA è stata approvata l’8 ottobre 2010 e inizia con la seguente dicitura: “TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA”.

Quali sono questi diritti?
 La Costituzione Italiana negli articoli 3, 9, 24 sancisce il diritto all’uguaglianza, alla promozione dello sviluppo e della cultura e nell’esercizio in giudizio della tutela degli stessi.
Nella sostanza la legge sui DSA segue questi principi:
1. Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona: tutti i bambini e ragazzi hanno quindi diritto a pari opportunità di apprendimento.
2. Promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, il che significa approfondire i campi di studio che comprendano come funzionano i disturbi dell’apprendimento ma anche gli strumenti compensativi idonei per garantire le uguali opportunità di cui all’Art.3 della Costituzione.
3. E’ importante che le famiglie siano informate rispetto a ciò che la Legge dice, perché, qualora questi diritti fossero negati, i genitori possono intervenire a tutela del diritto allo studio dei propri figli.

ANNO 2010: LEGGE REGIONALE (Lombardia) n.4 (2 febbraio)
Legge Regionale n.4/2010: cosa devono sapere le famiglie?
La Regione Lombardia favorisce iniziative di informazione e sensibilizzazione circa “il problema dei DSA” rivolte in particolare alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, attraverso interventi per la formazione degli insegnanti e con contributi economici, che variano ogni anno, alle famiglie per l’acquisto di strumenti tecnologici, e servizi per l’utilizzo ad essi correlati, per facilitare i percorsi didattici degli studenti, facilitando lo studio a casa.

I contributi sono erogati in base al DDR 12101 del 2009 che riprende la Legge Regionale 23 del 1999.
E’ importante sottolineare che con l’art.6 la Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l’utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

LEGGE 170/2010 (8 ottobre)
L.170/2010: NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO
Questa legge è stata approvata nell’ottobre del 2010 ed è particolarmente importante nel panorama legislativo in quanto estende a livello nazionale quelle che erano iniziative delle singole Regioni (come ad esempio quanto abbiamo visto in merito alla Regione Lombardia).  Ha quindi la funzione di unificare, anche a livello di terminologia specifica, cosa sono i DSA.

Il fatto che esista finalmente una Legge dà piena legittimità alla promozione di tutta una serie di iniziative che già da anni si muovono a livello privato, aprendo nuovi spazi di ricerca pedagogica, psicologica e didattica, con l’importante funzione, per altro, di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica.
Cosa è importante conoscere per i propri diritti?
La legge espone chiaramente cosa si intende per DSA:
Art.1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”

I DSA, ricorda la Legge, possono sussistere separatamente o contemporaneamente, e dato non trascurabile, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.


Le FINALITA’ della Legge sono quindi:
a) garantire il diritto allo studio;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di aiuto concreto, assicurando una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità individuali;
c) ridurre i disagi legati alla sfera emotiva e relazionale;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità didattiche e pedagogiche degli studenti;
e) preparare gli insegnanti;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici di potenziamento a livelli diversi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso scolastico;
h) assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità sia in ambito sociale che professionale.

Per quanto concerne la DIAGNOSI viene svolta all’interno dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente e dove ciò non fosse possibile si può far riferimento a strutture accreditate o specialisti.

Per quanto concerne le MISURE EDUCATIVE E DI SUPPORTO DIDATTICO sono esplicitamente previsti interventi, che la scuola deve necessariamente mettere in atto, in quanto gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica per tutto il percorso di formazione scolastica e negli studi universitari.
La scuola deve quindi garantire una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti.

CONCLUSIONI

Per rendere davvero concreta questa Legge i genitori di ragazzi con DSA possono essere i primi a stimolare la tutela dei diritti dei propri figli, richiedendo alle scuole di mettere in pratica quanto di diritto e agli insegnanti di essere continuamente aggiornati sull’argomento. Inoltre è bene che i genitori di bambini frequentanti la scuola primaria sappiano che hanno diritto anche ad un orario di lavoro flessibile (sulla base dei contratti nazionali) per consentire di seguire a casa il proprio figlio con DSA adeguatamente.


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